FONDO NAZIONALE EFFICIENZA ENERGETICA

FONDO NAZIONALE EFFICIENZA ENERGETICA

Il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica (FNEE) favorisce gli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, e investitori privati sulla base di un’adeguata condivisione dei rischi.

La finalità della misura è atta a sostenere gli interventi di efficienza energetica su edifici, impianti e processi produttivi realizzati da imprese, ESCO (Energy service company) e Pubblica Amministrazione.

Le agevolazioni del FNEE sono rivolte a Imprese, ESCO e Pubbliche Amministrazioni.

Fermo restando quanto previsto all’articolo 6 del decreto Fondo Efficienza, nel caso di interventi a favore delle imprese per forma aggregata o associata si intende il soggetto, costituito per contratto tra imprese individuali e/o società di persone e/o società di capitali, in una delle seguenti forme giuridiche:

  • consorzio, con attività interna od esterna, di cui all’articolo 2602 del Codice Civile, anche in forma di società, ai sensi dell’articolo 2615-ter del Codice Civile;
  • contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
  • associazione temporanea tra imprese.

Sono ammessi tutti i settori, fermo restando le esclusioni e limitazioni previste dal Regolamento GBER (artt 1 e 3) e dal Regolamento De minimis.

La misura prevede finanziamenti a tasso agevolato e/o la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento.

Il 30% del fondo viene concesso come garanzie su singole operazioni di finanziamento mentre il 70% del fondo viene concesso come finanziamento a tasso agevolato

Back to Top